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Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Nel caso di sussistenza di idonei elementi probatori in ordine alla realizzazione del manufatto in data antecedente al 1°settembre 1967 – Illegittimità, per erronea presupposizione – Difetto di istruttoria e di motivazione.

    Lo studio legale Durano ha impugnato il provvedimento con cui è stato ingiunta la demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi di un’immobile sul presupposto della sua abusività riferibile al fatto che mancasse il rilascio del preventivo titolo abilitativo edilizio.
    I motivi principali di ricorso hanno riguardato l’assoluto difetto dei presupposti, il deficit di istruttoria e di motivazione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune di Brindisi, atteso che, pur mancando il permesso di costruire, l’immobile era ed è legittimamente esistente.
    Infatti, si tratta di un immobile preesistente al settembre 1967, realizzato al di fuori del centro abitato di Brindisi, in zona agricola-costiera, in un periodo in cui non era necessario munirsi di alcun preventivo titolo abilitativo. Infatti, è solo con l’introduzione della Legge Ponte 6 agosto 1967, n. 765 che si è esteso l’obbligo di autorizzazione anche agli interventi edilizi insistenti in
    aree collocate all’esterno dei centri abitati.
    Pertanto, lo studio legale Durano, conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui incombe sul privato l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione dell’immobile privo di titolo, poiché solo l’interessato, in omaggio al principio di vicinanza degli strumenti di prova,
    può fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare ragionevolmente l’epoca di realizzazione di un manufatto, ha dimostrato mediante la produzione di aerofotogrammetria e di relazione tecnica che l’immobile era già edificato, in quella zona del
    territorio comunale, alla data del 31.05.1967. Il Comune, di contro, non aveva smentito mediante alcun elemento di contrario avviso, per cui doveva ritenersi provata la preesistenza del fabbricato.
    E il TAR di Lecce, con la sentenza in esame (n. 1267/2023), ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione emessa sul falso presupposto dell’assenza del titolo abilitativo
    edilizio, poiché non tutti gli immobili che ne risultino privi, devono ritenersi sol per questo abusivi.