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Attività edilizia libera: i lavori di movimento di terra, gli scavi, sbancamenti e livellamenti finalizzati allo svolgimento di attività agricola necessitano di titolo edilizio?

    In tema di attività edilizia libera il TAR di Lecce, con la recentissima sentenza n. 73/2024 del 19.01.2024, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio legale Durano per conto di una società a cui il Comune di Brindisi aveva notificato una ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del TUE per alcuni lavori eseguiti senza permesso di costruire.

    Le opere oggetto di contestazione consistevano nel loro insieme in interventi finalizzati alla sistemazione dell’area di proprietà della Società per ripristinarne lo stato agricolo.

    Ebbene, il Tar di Lecce ha escluso che per le operazioni di movimento del terreno, di scavo e sbancamenti, di eliminazione di arbusti e di piantumazione sia necessario il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di interventi che non concretano la realizzazione di opere edilizie e, rientrando nell’ambito delle attività tipiche dell’agricoltura, si iscrivono ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett d) del TUE, nel novero dell’attività di edilizia libera.

    Il Tar di Lecce in sentenza ha, altresì, specificato che anche il posizionamento di elementi c.d. new jersey in cemento, trattandosi di manufatti mobili di delimitazione della proprietà, non ancorati al suolo, in quanto di natura precaria non necessitano del rilascio di alcun titolo, non potendo in alcun modo sussumersi all’interno della previsione di cui agli artt. 3 e/o 10 del DPR n. 380/01.