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Espropriazione per p.u. e occupazione illegittima della P.A. – Istanza del privato di adozione di un provvedimento di restituzione del bene, previa riduzione in pristino, oppure di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 – Sussiste l’obbligo per la P.A. di pronunciarsi su di essa? Sussiste l’obbligo per la P.A. di risarcire il danno cagionato al privato per il periodo di illegittima occupazione?

    Nel caso di beni (nella specie fosse granarie) illegittimamente occupati dalla P.A. per scopi di interesse pubblico (sistemazione e ripristino dei beni storici nell’ambito di un’area, interdetta al traffico veicolare, di fruizione pubblica, in totale assenza di un decreto espropriativo), deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui la P.A., su specifica istanza del proprietario di porre rimedio alla situazione di illecita occupazione perpetrata a suo danno, mediante restituzione dei beni, previa riduzione in pristino, ovvero adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, si limiti a predisporre la mera restituzione dei beni senza alcuna considerazione sulla comparazione degli interessi coinvolti, senza prevedere la riduzione in pristino e senza riconoscere il risarcimento dovuto ai proprietari per tutto il periodo di illecita occupazione.

    E’ quanto ha stabilito il TAR di Bari, sez. III, nella recentissima sentenza n. 116/2024 con cui ha accolto il ricorso proposto dallo studio legale Durano avverso un provvedimento restitutorio di immobili illegittimamente occupati.

    Il TAR adito ha dapprima sottolineato che la restituzione è tra le alternative previste dalla legge per rimuovere la situazione di illecito permanente cagionato dalla stessa Amministrazione, e ciò in conformità a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza secondo cui la PA, che abbia occupato un suolo privato per realizzarvi un’opera pubblica, senza concludere il procedimento espropriativo, né corrispondere il dovuto indennizzo, è tenuta o a restituirlo -previa riduzione in pristino-, o ad acquisirlo nei modi di legge (transazione, acquisizione sanante).

    Nel prosieguo della sentenza, il Tar di Bari ha chiarito che benché la scelta tra restituzione o acquisizione sia connotata da ampia discrezionalità, cionondimeno l’opzione deve essere preceduta e sostenuta da una adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi, complessi (pubblici e privati), in campo; in altri termini, l’Amministrazione deve esplicitare le ragioni a sostegno della scelta operata, specificamente rapportate alla fattispecie concreta, dando conto degli interessi pubblici e privati attentamente valutati prima di determinarsi.

    Nel caso specifico, il provvedimento di restituzione delle fosse granarie ai proprietari è stato  giudicato illegittimo in quanto privo di qualsiasi valutazione sulle ingenti somme pubbliche già investite dal Comune per trasformare l’area in un sito per la fruizione pubblica interdetta al traffico veicolare e senza riconoscere ai privati (i cui beni sono stati sottratti all’originaria utilizzazione ai fini agricoli-produttivi) il risarcimento dovuto per tutto il periodo di occupazione illecita.

    Pertanto, il TAR di Bari oltre ad accogliere la domanda di annullamento del provvedimento di restituzione, ha accolto anche la domanda di condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis nei limiti di una condanna a ri-determinarsi sulla predetta istanza di acquisizione sanante, previa riconsiderazione degli interessi pubblici alla cura dei quali essa è preposta, secondo le coordinate indicate in sentenza (il Comune, di fatto, non ha mai esplicitato la volontà di privarsi dell’utilizzazione dell’area), ordinando altresì al Comune di risarcire il danno da occupazione illecita, spettando ai proprietari un ristoro per l’intero periodo di occupazione sine titulo, sia che l’Amministrazione si ridetermini per la restituzione dei beni, sia che opti per l’acquisizione degli stessi in sanatoria.

    La pronuncia è rilevante anche perché il Tar di Bari ha respinto, altresì, l’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita, sollevata dal Comune, aderendo alla tesi dello studio legale Durano secondo cui, configurando l’occupazione senza titolo un illecito permanete, esso verrà a cessare solo al momento della regolarizzazione della fattispecie e per questo ha condannato il Comune al ristoro del pregiudizio subito dai proprietari in conseguenza del mancato godimento dei beni dal momento dell’illegittima occupazione (ovvero scadenza del periodo di occupazione legittima) e fino alla regolarizzazione del possesso attraverso l’acquisizione sanante (o altro accordo transattivo) o la restituzione dei beni.