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Il diritto alla rinegoziazione dei contratti pubblici come attuativo del principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale nel nuovo Codice Appalti

    L’art. 9 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31.3.2023 n. 36, il Codice), come noto, stabilisce, tra i principi che regolano la contrattazione pubblica, il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale, all’uopo prevedendo che “Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.

    La norma introduce nella nostra materia, innovando alla precedente impostazione generalmente seguita in giurisprudenza, il diritto alla rinegoziazione del contratto al verificarsi delle condizioni ivi previste e laddove la “parte svantaggiata” non vi abbia volontariamente rinunciato; riecheggiando un istituto affacciatosi sul versante civilistico, con ampia elaborazione dottrinale, nel settore dei contratti di durata o a esecuzione continuata o periodica e segnatamente dell’appalto, tipico contratto di durata.

    Già in passato lo Studio legale Durano aveva fatto valere il principio di conservazione e riequilibrio del contratto nel campo del project financing, inducendo il Collegio Arbitrale (adìto presso la camera arbitrale dell’Anac e pronunciatosi con lodo definitivo di cui si allega la massima) a ritenere che “che gli eventi imprevedibili, straordinari e non dipendenti dall’impresa che hanno determinato una alterazione dell’equilibrio economico finanziario del contratto nella fase di esecuzione obblighino l’amministrazione ad avviare il procedimento di revisione e concluderlo nei termini di legge. La tutela manutentiva va considerata prevalente rispetto a quella caducatoria, l’equilibrio contrattuale va, pertanto, mantenuto a fronte delle sopravvenienze fattuali che tendano a stravolgerlo, o comunque ad alterarlo. Alla luce di ciò, il Collegio ha assegnato un termine di 120 gg. al Comune per procedere alla manutenzione del rapporto contrattuale, così da assicurare la conservazione del rapporto, adeguandone la regolazione alle sopravvenienze imprevedibili, che si sono verificate)