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Obbligo della PA di motivare l’ammissione in gara.

    Quando la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente in gara risulta pregnante (in ragione del numero e della tipologia di infrazioni commesse) la stazione appaltante non può esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile incombendo sull’Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di motivare la non rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 di quei precedenti nella gara in oggetto.

    Queste le conclusioni cui è pervenuto il TAR Lecce nella sentenza n. 101/2024 con cui ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Durano.

    Un punto cruciale della controversia riguardava, appunto, l'”Informativa” presentata durante la procedura di gara da un concorrente (poi divenuto aggiudicatario) in cui venivano elencati tutta una serie di gravi infrazioni commesse e di provvedimenti sanzionatori subiti in precedenza la cui rilevanza, importanza e copiosità (l’Informativa in parola constava di ben 12 pagine) imponeva all’Amministrazione un onere motivazionale espresso circa la ritenuta non rilevanza di quei precedenti sull’affidabilità del concorrente ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

    Lo Studio legale Durano sottolineando, nei propri scritti difensivi, l’importanza di questa “Informativa” che, in ragione della gravità delle precedenti vicende professionali del concorrente, minava l’affidabilità di quest’ultimo ha contestato la condotta del Comune che non ha dato rilevanza a tale “informativa”.

    La sentenza del TAR ha accolto il ricorso evidenziando che la mancanza di una motivazione adeguata da parte del Comune riguardo alle gravi precedenti infrazioni dal concorrente costituiva un vizio dell’aggiudicazione.

    In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la regola secondo cui nelle gare pubbliche la stazione appaltante che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento è destinata a subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragion iper le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile.

    Pertanto, la sentenza – accogliendo le tesi dello Studio legale Durano – ha sottolineato che le indicate vicende professionali in ragione del loro numero, nonché della loro potenziale astratta idoneità a essere sussunte nell’ambito di operatività delle fattispecie escludenti di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, imponevano all’Amministrazione di motivare espressamente circa la reputata affidabilità in concreto dell’operatore, dando espresso conto dell’irrilevanza delle circostanze prospettate.