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Preliminare di vendita e successione mortis causa all’originario contraente: come opera la prescrizione tra coobbligati eccipienti e non eccipienti.

    Una delle questioni devolute alla cognizione della corte di merito territoriale riguarda l’operatività dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti a favore di quelli non eccipienti rimasti contumaci in primo grado.

    Ebbene, sul tema la Corte di Appello di Lecce pronunciando sul gravame proposto dall’appellante ha ribadito il principio ormai consolidato secondo cui l’eccezione di prescrizione sollevata dal coobbligato solidale produce effetto anche a favore di quello non eccipiente tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore solidale. Detto principio opera non solo quando il coobbligato non eccipiente è contumace ma anche quando, pur costituito, la mancata eccezione sia riconducibile ad una condotta processuale meramente “omissiva”, intendendosi per tale una condotta che non esplicita in alcun modo la univoca volontà di non sollevare l’eccezione di prescrizione.

    Il richiamato principio è stato, quindi, ritenuto operante anche nella vicenda in esame perché, come puntualmente rilevato dalla corte di merito salentina, la successione mortis causa della promittente venditrice e dante causa degli appellati non ha determinato un’obbligazione pro quota dei singoli eredi ma un’obbligazione solidale a loro carico. Oggetto del giudizio è, infatti, la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto a suo tempo dalla madre degli appellati, con conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente; dimodoché, la domanda non afferisce a “debiti ereditari, di cui risponde ciascun erede pro quota, ma ad un contratto e, dunque, ad un’obbligazione di natura solidale dei convenuti subentrati” alla promittente venditrice. Chiarisce ancora la Corte d’Appello che nell’ipotesi di contratto preliminare il “debito” non è un peso che era già presente nel patrimonio del de cuius ma è venuto ad esistenza dopo la morte del dante causa, poiché pur traendo i propri presupposti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto è, comunque, conseguenza diretta della condotta inadempiente degli eredi.

    In piena condivisione della linea difensiva spiegata dallo Studio legale Durano, la Corte di Appello di Lecce ha, quindi, rigettato il gravame alla luce dell’accertata la prescrizione del diritto fatto valere dall’appellante, con conseguente conferma della sentenza impugnata.