Finanziamenti Regione Puglia
Lo Studio Legale Durano ottiene dal TAR Lecce l’annullamento del provvedimento con cui la Regione Puglia – ritenendo che la litispendenza di altro giudizio con cui era stato messo in discussione il diritto di proprietà dei terreni – aveva negato a un’azienda vinicola l’accesso ai benefici per intervento di ristrutturazione e autorizzazione all’estirpazione ed al reimpianto.
Con tale pronuncia, il Collegio ha accolto in toto i motivi di ricorso ritendo fondato l’assunto di parte ricorrente in quanto la “piena disponibilità” dei terreni, messa in discussione dall’azione di retratto agrario posta in essere dal controinteressato innanzi all’A.G.O., non incide sul titolo di proprietà che continua a risiedere in capo alla ricorrente che ha la formale e materiale disponibilità del bene, disponendo di tutte le facoltà concesse al soggetto proprietario; e ciò in quanto l’esercizio del retratto agrario è oggetto di diversa lite il cui esito potrà ben essere definito fra svariati anni, e, dunque, non può oggi essere la medesima lite fonte di uno stallo tale da impedire, all’attuale proprietario del bene, alcuna azione dispositiva dello stesso, ivi compresa la richiesta di fondi o interventi alla P.A. competente, nei cui confronti lo stesso risulta, ad oggi, il soggetto legittimato.
Dunque, considerando che i titoli rilasciati dalla Regione Puglia fanno salvi i diritti dei terzi tra cui il controinteressato che, in ogni caso, si vede garantito, qualora un domani divenuto proprietario dei fondi, dagli ordinari strumenti di tutela azionabili fra soggetti privati, il Collegio ritiene sostanzialmente che la Regione – ai fini dell’ammissione al finanziamento – non deve tener conto delle controversie in essere tra le parti.
TAR Puglia -Lecce, 16 aprile 2019, n. 617.