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Recente sentenza del TAR Puglia – Lecce (pubblicta su Lexitalia.it) che sancisce l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio privato, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’area interessata dall’intervento edilizio è ubicata in zona vincolata.

    Lo studio legale Durano, nell’interesse del proprio cliente, ha impugnato la nota con cui Dirigente del Comune aveva respinto la domanda di permesso di costruire presentata per la realizzazione, su area privata, di un piazzale da utilizzare come parcheggio privato ed anche per il carico e lo scarico di automezzi negando che sulla medesima istanza si sia formato il silenzio-assenso.
    Nell’accogliere il suddetto il ricorso, il TAR Lecce, con la sentenza in commento, ha richiamato le precedenti statuizioni del medesimo TAR (di cui alla sentenza n. 1582/21) rese nell’ambito del giudizio introdotto dal ricorrente avverso l’ordine di sospensione dei lavori di cui alla SCIA avente ad oggetto le medesime opere di quelle in esame in cui aveva già statuito che nella fascia di rispetto stradale possono essere realizzati interventi a servizio della strada tra cui rientrano sicuramente i parcheggi, purché realizzati a raso rispetto alla sede stradale e non assumendo alcuna rilevanza ai fini della tutela degli interessi presidiati dalla fascia di rispetto il carattere pubblico o privato dell’intervento. E ciò dal momento che “l’utilizzo dell’area di carico e scarico degli autoveicoli ai fini del soddisfacimento degli interessi imprenditoriali della concessionaria d’auto non impedisce la realizzazione dell’intervento nei sensi precisati dalla circolare ministeriale, dal momento che la funzionalizzazione delle opere allo svolgimento di una attività economica costituisce un dato neutro rispetto alle finalità sottese alla relativa prescrizione conformativa”.
    Ciononostante, il Comune, in sede di riesercizio del potere, aveva sostanzialmente obliterato le argomentazioni di fondo posto a base della predetta statuizione giudiziale, affermando che “… l’intervento non è compatibile con la destinazione d’uso del lotto inquanto zona di rispetto stradale. La trasformazione dell’area attraverso opere edilizie finalizzate alla realizzazione di pavimentazioni per piazzale, posti auto, recinzione, costituirebbe variante urbanistica …”;
    Dunque, il TAR salentino, ribadendo le argomentazioni già elaborate nella precedente statuizione n. 1582/2021 ha (nuovamente) ritenuto che la circostanza che l’opera in progetto insista in fascia di rispetto non precluda la realizzazione del parcheggio/piazzale in esame, trattandosi di parcheggio a raso.