Vai al contenuto

Responsabilità professionale del consulente di parte

    Lo Studio Legale Durano ottiene dal Tribunale di Brindisi una rilevante pronuncia (Sent. n. 38 del 15.01.2024)  con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del professionista (nella specie, un architetto) incaricato di redigere l’elaborato peritale posto a fondamento di una denuncia/querela e proposta in sede civile dall’imputato poi dichiarato assolto all’esito del procedimento penale che ne è scaturito.
    In particolare, con la pronuncia in commento, Il Tribunale ha escluso che in tali ipotesi possa ascriversi in capo al professionista una forma di responsabilità di natura extracontrattuale, decretando che i consolidati principi che limitano la responsabilità civile per calunnia del denunciante/querelante debbano necessariamente estendersi anche al terzo che abbia “concorso” a qualsiasi titolo alla formazione della denuncia/querela.
    Il Tribunale ha, altresì, escluso che il professionista possa rispondere dei medesimi danni a titolo contrattuale e, in particolare, per violazione dei doveri di diligenza di cui all’art. 2236 c.c., non essendo configurabile tra le parti né un rapporto negoziale né da cd. “contatto sociale”.