Lo studio legale Durano ha impugnato innanzi al TAR Puglia, sezione di Bari, il parere negativo espresso dalla Commissione permanente, istituita presso l’URS per l’accertamento dei titoli professionali per l’insegnamento, sui titoli posseduti da una candidata e necessari per l’accesso alla classe di concorso A061 – Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali.
Preliminarmente il TAR di Bari, come si evince dalla sentenza in rassegna, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, considerato che la domanda spiegata dalla parte ricorrente ha per oggetto dei provvedimenti amministrativi, emanati dalla PA nell’esercizio di attività tecnico-discrezionale.
Secondo il TAR, infatti, i provvedimenti oggetto di gravame non possono dirsi lesivi di posizioni di diritto soggettivo e né la controversia riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro, questioni queste che avrebbero -invece- radicato la giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Tar di Bari ha poi accolto nel merito le censure formulate dallo studio Durano per la parte ricorrente, ritenendo che il parere negativo opposto dalla Commissione permanente per l’accertamento dei titoli professionali per l’insegnamento fosse viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione saputo argomentare, se non in maniera generica e contraddittoria, perché l’attività lavorativa della candidata, oggetto di valutazione da parte della Commissione, non fosse a lei riconducibile e perché non fossero stati considerati alcuni titoli posseduti dalla ricorrente (nella specie master extra-universitario), che risultavano invece pacificamente ricompresi nella “tabella-valutazione titoli” stabilita a monte dalla stessa Commissione. Come si evince dalla sentenza, secondo il TAR di Bari, tutte le eventuali criticità che avevano indotto la Commissione ad adottare il parere negativo avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di specifiche valutazioni da compiere nell’appropriata sede procedimentale, in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, il cui difetto ha comportato quindi l’insanabile difetto di motivazione e di istruttoria del parere negativo reso.