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RSA accreditata con il SSN. Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso. Esonero dal versamento degli oneri concessori: presupposto oggettivo e soggettivo.

    Una Società a r.l. titolare di una RSA per anziani non autosufficienti con n. 30 posti letto, accreditata con il SSN, presenta al Comune di Brindisi istanza di autorizzazione per la ristrutturazione di un nuovo immobile, acquisito in locazione, da adibire a RSA con n. 120 posti letto complessivi in cui fare confluire i 30 posti già accreditati. Con parere del Settore urbanistica e assetto del territorio, l’ente civico ritiene di dover subordinare il rilascio del titolo autorizzativo al pagamento degli oneri concessori in conseguenza del cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Formulate puntuali osservazioni in ordine alla debenza degli oneri richiesta dalla P.A., il Comune di Brindisi conferma la propria determinazione ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, l’esonero dal versamento degli oneri concessori perché la RSA, sotto il profilo oggettivo, non integra un’opera di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre utilità e, sotto il profilo soggettivo, è realizzata da un soggetto privatistico che non agisce come organo indiretto della P.A., in assenza sia di una concessione che di una delega a suo favore.

    Tanto il parere quanto la nota con cui il Comune ha confermato la propria determinazione, sono stati impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sul quale il Consiglio di Stato, in adunanza di Sezione, con la sentenza in esame ha pronunciato il proprio favorevole parere all’accoglimento del gravame proposto. Ritenuta infondata la tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio già espresso in sede giurisdizionale secondo cui la RSA accreditata con il SSN “rientra a pieno titolo nel paradigma normativo dell’esenzione disciplinata dall’art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001” sia perché la realizzazione di detta struttura, ampliando l’offerta di servizi a soggetti deboli (anziani non autosufficienti), costituisce opera di interesse generale, sia perché l’ente privatistico, in ragione del rapporto di accreditamento con il SSN, svolge attività di servizio pubblico, con conseguenti oneri a carico dell’erario.