Appalto integrato: obbligo di costituzione del CCT già al momento di consegna della progettazione
Si segnala un importante arresto giurisprudenziale circa la concreta applicabilità della nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in un appalto integrato.
Con una recente sentenza, il TAR Sicilia dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, affronta la questione nel merito e cioè se la disciplina del CCT sia applicabile anche all’appalto integrato nella sua interezza, oppure se debba essere limitata alla fase di realizzazione delle opere, rimanendo esclusa la fase di progettazione.
Il problema si pone in quanto l’art. 6, 1º comma, D.L. n. 76/2020 stabilisce che la costituzione del CCT è obbligatoria ‘‘…per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche’’ di importo superiore alla soglia comunitaria e quindi sembrerebbe riferirsi solo ai ‘‘lavori’’, intesi come appalti di lavori, in opposizione agli appalti di servizi (nel caso specifico, servizi di progettazione) o di fornitura.
Nei fatti, accadeva che l’appaltatore aggiudicatario della gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori invitava la committente a costituire il CCT. L’amministrazione, tuttavia, rigettava la richiesta, evidenziando come, ai sensi dell’art. 6, d.l. 76/2020, si sarebbe dovuto procedere alla costituzione dell’organo in questione prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori (o, comunque, entro 10 dieci giorni da tale data).
Sul punto la posizione del T.A.R. è netta: l’appalto integrato ha un oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nella esecuzione dei lavori, sicché non è ammissibile scindere le due prestazioni e far decorrere l’obbligo di costituzione del CCT solo dall’avvio dei lavori purché, ovviamente, l’importo dei soli lavori sia superiore alla soglia comunitaria.
In altri termini, l’appalto integrato è assimilabile al c.d. contratto misto, in quanto al suo interno si sommano prestazioni di progettazione (ossia servizi) ed esecuzione di opere (ossia lavori); ne deriva, dunque, che questo costituisce una forma di appalto concepito come unitario, con la conseguenza che sarebbe arbitrario (se non non illegittimo) separare le due prestazioni (ossia la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori) al fine di far decorrere il termine per l’attivazione del CCT al momento dell’avvio dei lavori medesimi.
Accedere all’interpretazione fornita dall’Amministrazione, dunque, significa sottrarre al CCT tutta quella parte di attività che trova svolgimento nel corso della progettazione esecutiva.
Inoltre, facendo riferimento alla ratio della norma, la diversa interpretazione sottrarrebbe al CCT tutta la parte di progettazione esecutiva, nel corso della quale ben potrebbero sorgere questioni rilevanti che si riverberebbero poi sulla fase di esecuzione dei lavori.
Pertanto, appare necessario l’intervento del CCT, con la sua funzione di prevenzione dei conflitti e di accelerazione dell’attività oggetto di appalto, anche nella fase della progettazione.